“Bando Residenzialità in Montagna”– Regione Toscana

Scade il 27 luglio il bando regionale per l'acquisto di un'abitazione in comuni montani della Toscana

Il bando è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socioeconomica delle aree montane, agendo in contrasto alla marginalizzazione di tale aree. Scadenza: 27 luglio 2024

Beneficiari

Persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti oggettivi: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea oppure essere soggetto extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 286/1998;

b) essere maggiorenne;

c) essere residente in un comune italiano risultante non montano dall’ultimo dato Istat ufficiale disponibile alla data di adozione del decreto dirigenziale di approvazione del bando

Attività ammissibili

La partecipazione al Bando si articola in due fasi:

Fase 1: Presentazione della domanda di partecipazione
Fase 2: Adempimenti necessari ai fini della liquidazione del contributo assegnato

Sono ammissibili esclusivamente le spese per il solo acquisto dell’immobile da adibire a residenza e dimora abituale, limitatamente ad immobili ad uso abitativo.

Elenco dei Comuni totalmente montani in Toscana con meno di 5.000 abitanti nei quali l’immobile deve essere censito catastalmente

Elenco dei Comuni italiani non montani di provenienza

La spesa relativamente al diritto di proprietà dovrà essere documentata da atto notarile di compravendita o da atto giudiziale di trasferimento dell’immobile in caso aggiudicazione in asta giudiziale, incluse le relative imposte previste per legge. La data dei due atti deve essere compresa fra quella di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di approvazione del bando e i 12 mesi successivi.

Il beneficiario ha l’obbligo di stabilire nell’immobile acquistato la propria residenza anagrafica entro i 6 mesi successivi alla data di sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto o dall’emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto in asta giudiziale, e di mantenerla per un periodo minimo di 10 anni a partire dalla data di liquidazione del contributo.

Il beneficiario ha inoltre l’obbligo di mantenere l’immobile ad uso residenziale e di non utilizzare il medesimo e/o le relative pertinenze (laddove presenti) per qualsivoglia attività atta a procurargli un vantaggio economico.

Il beneficiario ha, in particolare, per un periodo minimo di 10 anni successivi alla data di liquidazione del contributo, l’obbligo di non locare né alienare l’immobile e/o le eventuali relative pertinenze.

L’acquisto riguarda immobili ad uso residenziale già esistenti alla data di pubblicazione del bando. Tali immobili devono essere classificati nel gruppo A (esclusa la categoria A/10 Uffici e Studi privati).

Non sono inoltre ammissibili, ai fini del calcolo delle spese ammissibili, i costi relativi a: 

a) immobili aventi classificazione catastale : A/1 – Abitazioni di tipo signorile; A/8 – Ville di lusso; A/9 – Castelli e palazzi eminenti;
b) immobili non catastalmente censiti ovvero immobili allo stato grezzo, non ancora ultimati, anche se accatastati;
c) acquisto di immobili o quote degli stessi tra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della Legge 76 del 2016. 

E’ ammessa la eventuale presenza di un solo cointestatario, il quale potrà provvedere in tutto o in parte alla copertura della differenza tra il contributo erogato e la spesa effettuata, fermo restando che il beneficiario del contributo dovrà in ogni caso risultare proprietario dell’immobile per almeno il 50% dello stesso.

Eventuali altre porzioni immobiliari, e/o terreni ulteriori, e/o diversi da quelli sopra indicati, acquistati contestualmente all’alloggio di cui al presente bando, dovranno essere trattati in apposita parte dell’atto di compravendita, ed avere chiara ed univoca identificazione e valorizzazione, anche con riferimento alle imposte relative. 

 Agevolazione:

  • Contributo minimo: €10.000,00
  • Contributo massimo: €30.000,00

Il contributo copre fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile e delle relative pertinenze.

Le spese saranno desunte dall’atto notarile di acquisto, nella parte in cui si determina il corrispettivo pagato al venditore che dovrà risultare integralmente versato e quietanzato, o dall’ atto giudiziale di trasferimento dell’immobile (in caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale). 

Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: onorari notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, spese connesse all’allacciamento di utenze, coperture assicurative, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell’immobile. 

L’acquisto deve essere documentato da atto notarile di compravendita o da atto giudiziale di trasferimento dell’immobile (in caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale), comprensivo di eventuali relative pertinenze.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, così calcolato: 

  • Max 40 punti: numero di figli (zero: assenza di figli minori conviventi, 10 in caso di 1 figlio, 24 in caso di 2 figli e il massimo, pari a 40 punti in presenza di tre o più figli)
  • Max 60 punti: indice di disagio del Comune in cui si intende acquistare l’immobile.

Stanziamento

€2.800.000,00

Scadenza

27 luglio 2024

https://www.regione.toscana.it/-/bando-residenzialit%C3%A0-in-montagna-2024-contributi-per-l-acquisto-di-un-immobile

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