Pubblicato il bando relativo al Fondo per le Foreste Italiane (scheda di attuazione PRAF — misura F.1.51. Azione “a”). I fondi sono assegnati con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 585107 del 20.10.2023.
Il contributo finanziario ha il fine di promuovere l’associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni, nell’ambito del quadro delle attività previste dall’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Beneficiari
Forme associative o consortili, già costituite o costituende al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. L.R. 39/00, che associano proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali previsti dall’art. 18 della L.R. 39/00.
Nel caso di associazione già costituita è necessario avere la disponibilità dei terreni, a mezzo di conferimento da parte dei soci, su cui si intende realizzare l’intervento, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.
Nel caso di associazione costituenda, i soggetti componenti della futura forma associativa o consortile devono avere, alla data di presentazione della domanda di sostegno, la titolarità o il possesso delle superfici oggetto della proposta progettuale, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno. La domanda deve essere accompagnata da una scrittura privata che confermi l’impegno di tutti i futuri membri dell’associazione, insieme alle superfici di terreno che intendono conferire. L’associazione o il consorzio deve comunque essere costituito entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria degli ammessi e prima della notifica di ammissibilità al beneficio.
Il richiedente deve garantire l’operatività dell’associazione finanziata per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale.
I soggetti non devono aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime superfici ed i medesimi interventi nei 3 anni precedenti la concessione del contributo.
Attività ammissibili
La superficie minima interessata dal progetto presentato e dagli interventi non deve essere inferiore a 100 ettari di “bosco o aree assimilate a bosco” ai sensi dell’art. 3 della L.R. 39 del 2000, con almeno un corpo unico di 20 ettari. Inoltre, le aree oggetto di intervento possono riguardare superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue, che concorrono fino ad un massimo del 25% della superficie complessiva.
È previsto il finanziamento di uno o più dei seguenti interventi (con le specifiche indicate nel bando):
1) costituzione e prima gestione delle forme associative o consortili, a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati;
a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva, finalizzata alla costituzione della forma associativa;
b) analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprietà del forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali, finalizzate alla costituzione della forma associativa;
2) redazione di piani di gestione pluriennali per i terreni gestiti dalle associazioni ammesse a finanziamento, che favoriscano una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate.
Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie per l’attuazione degli interventi, inclusi i costi di costituzione delle associazioni, promozione, animazione e stesura di piani di gestione forestale. In particolare:
- i costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore», se previsti dal bando
- i costi degli interventi da attuare, compreso i costi di costituzione;
- i costi relativi ad attività promozionali e di animazione;
- i costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.
I costi non aventi natura di spese di investimento connesse alle iniziative da attuare ma che siano riconducibili a mere spese di costituzione e/o di esercizio delle forme associative o consortili, sostenuti prima della presentazione della domanda di pagamento, potranno rientrare tra le spese ammissibili a finanziamento in misura massima del 15% del fina
Agevolazione
Il contributo copre il 100% dei costi riconosciuti ammissibili, fino a un massimo di 50.000 euro per ogni domanda, includendo spese generali. Le spese generali sono riconosciute a forfait fino al 10% del finanziamento richiesto.
Non sono ammesse le domande di aiuto con un contributo minimo richiesto, comprensivo delle spese generali, inferiore ad euro 10.000,00
Stanziamento
Lo stanziamento complessivo, che può essere aumentato dalla Giunta regionale, è pari a 515.518,00 euro
Scadenza
28 febbraio 2025


