Beneficiari
Associazioni, fondazioni e enti di carattere religioso, con sede operativa all’interno del territorio regionale. Sono escluse le imprese sociali e le cooperative sociali.
Attività ammissibili
I campi estivi devono realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2021 e il 30 settembre 2021.
La gestione dei campi estivi deve prevedere:
- attuazione delle disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali
- spazi rispondenti ai requisiti urbanistici-igienici-sanitari previsti dalla normativa vigente
- il trattamento di pensione completa
- l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludico-ricreative, culturali, sportive e di animazione in genere in una località marina, montana, collinare o lacustre con lo scopo di educare a corretti stili di vita, valorizzando il tempo libero, favorendo l’attenzione, l’impegno, lo sviluppo, la socializzazione, la scoperta di territori, ambienti e tradizioni, la condivisione di regole organizzative, la comunicazione e la solidarietà e quindi la promozione della crescita dei minori, rispondendo ai bisogni giovanili di nuove esperienze e conoscenze, svago, apprendimento, confronto, sperimentazione, autonomia e partecipazione.
I campi estivi non devono essere finanziate già da altre risorse pubbliche o private.
Finanziamento
L’importo massimo per ciascuna domanda è di € 5.000 e non potrà essere superiore alla differenza tra il costo complessivo del progetto e le entrate di cui beneficia il soggetto proponente (a titolo esemplificativo: finanziamenti ricevuti da altri soggetti, quote di partecipazione delle famiglie, ecc.).
I costi imputabili al soggiorno residenziale oggetto del contributo devono essere relativi a spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dello stesso, di seguito elencate:
- vitto
- alloggio
- trasporti
- attività ludiche, sportive, culturali, educative e civiche
- acquisto di dispositivi di protezione individuale e/o strumenti atti a garantire la sicurezza e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2.
Nelle spese ammissibili sono considerati anche i rimborsi spese dei volontari (art. 17.3,4) ed i compensi del personale ed i compensi del personale impiegato nella realizzazione del soggiorno residenziale.
Saranno pertanto escluse dal finanziamento:
- le spese genericamente imputate a funzionamento, segreteria, formazione, progettazione, coordinamento, monitoraggio delle attività
- acquisti o ristrutturazioni immobiliari
- arredi
- attività commerciali, escluso quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.
L’IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto.
Stanziamento
200.000 €
Scadenza
20 luglio 2021