Ai sensi dell’articolo 13, del decreto legge n. 4/2019, istitutivo del Rdc, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.
Pertanto, potranno essere trasmesse ad INPS le sole domande di ReI presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2019. E' stato inserito uno specifico controllo di compatibilità in piattaforma informatica.
Naturalmente, per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019 con decorrenza marzo 2019), il beneficio continuerà ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
Si precisa che la piattaforma permetterà - oltre alla trasmissione delle domande presentate entro il termine sopra richiamato - la trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla domande stesse ( modelli ReI com, notizie relative alla presa in carico, richieste di rinuncia e segnalazioni di decadenza e revoca).