Si comunica che per le istanze in stato "sospese" per DSU non trovata, ai fini della riattivazione del beneficio economico, oltre alla DSU in corso di validità, occorre provvedere alla sottoscrizione del progetto, tenuto conto che il calcolo dei sei mesi per la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, previsti dall'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 147/2017, decorrono dal mese di prima erogazione del beneficio.
Riguardo le istanze in stato "sospese" per importo inferiore a 20 euro, si specifica che la normativa non prevede alcun obbligo di sottoscrivere il progetto, tuttavia, i servizi competenti, laddove la famiglia sia d’accordo, potranno valutare l'opportunità di predisporre e far sottoscrivere il progetto di presa in carico qualora nel nucleo familiare siano presenti bisogni complessi. Al riguardo si evidenzia che l'attivazione del progetto non è condizionato all'erogazione dell'importo che nella fattispecie viene erogato anticipatamente.
Infine, con riguardo al contenuto della nota prot. 10187 del 5 ottobre 2018, nel rilevare che la nota si riferiva in particolare alle domande già sospese (avendo avuto la prima erogazione a gennaio/febbraio) e a rischio sospensione (avendo avuto la prima erogazione a marzo), si evidenzia in ogni caso la necessità di procedere alla sottoscrizione dei progetti per tutte quelle domande di REI che rischiano la sospensione essendo prossima la scadenza dei sei mesi previsti dal dall'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 147/2017.