L’art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall’art. 1, comma 86 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019.
Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa, anche altri soggetti. Precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
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